L’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 ( D. Lgs. 106/09) del Nuovo Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che hanno già svolto il corso base di 32 ore.
Dopo un anno dal completamento del corso base di 32 ore, le aziende che hanno fino ad un massimo di 50 dipendenti hanno l’obbligo per legge di iscrivere il proprio RLS al corso di aggiornamento di 4 ore con cadenza annuale.
Quanti RLS può avere un’azienda?
L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 dispone che ce ne sia:
a) 1 per le aziende o unità produttive fino ad un massimo di 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
Sempre l’art 37 al comma 12 specifica che la formazione deve avvenire: “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori“.
CONTENUTI:
- Introduzione al ruolo di RLS;
- criteri e strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi in ambiente di lavoro;
- i profili di rischio di comparto;
- valutazione dei rischi e redazione del documento;
- informarsi per prevenire;
- le malattie professionali;
- i rischi comuni alle attività lavorative;
- i dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza;
- la funzione formativa e informativa;
- la comunicazione e i suoi strumenti;
- la formazione; la negoziazione.